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Anche il futuro acquirente può usufruire del Superbonus

L’esperto Paolo Calderone, su Fiscooggi.it, spiega che anche il “futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati” ha diritto al Superbonus

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Una domanda che si stanno facendo molte persone è se anche il futuro acquirente di un immobile può usufruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus 110% per specifici interventi in ambito di ristrutturazione ed efficienza energetica.

Un articolo pubblicato da Fiscooggi.it permette di chiarire anche questo punto. L’esperto Paolo Calderone, rispondendo al quesito di un lettore in procinto di stipulare un contratto di compromesso, spiega che anche il “futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati” ha diritto al Superbonus.

Vediamo nel dettaglio cosa significa…

In generale, l'incentivo statale spetta “ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”, chiarisce l’esperto.

Nel caso specifico di un “futuro acquirente”, per avere diritto all'agevolazione è necessario che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile.

In tale situazione, come viene spiegato su Fiscooggi.it, non si ritiene necessaria l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore.

Per approfondire: fiscooggi.it/posta/promissario-acquirente-e-superbonus

 

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