Una detrazione fiscale del 90% per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici è stata inserita nell’ultima legge di bilancio, un importante provvedimento previsto per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020.
E’ il cosiddetto Bonus facciate, relativo a edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche strumentali. Il quadro è stato definito da una circolare dell’Agenzia delle entrate qualche giorno fa. Si tratta di un bonus che, a differenza del Bonus ristrutturazioni o Ecobonus, non prevede un limite di spesa agevolata, né un limite massimo di detrazione.
GLI IMMOBILI INTERESSATI:
Gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
- Zona A - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B - include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?
Gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ovvero:
- interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2 del 14 Febbraio 2020, viene specificato, inoltre, che rientrano tra gli interventi che possono usufruire dell'agevolazione anche quelli effettuati su:
- grondaie
- pluviali
- parapetti
- cornicioni
Fanno parte dell'agevolazione, quindi, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile che ne compongono il perimetro.
Gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, sono, invece esclusi dal bonus.
QUALI SONO LE SPESE AMMESSE DAL BENEFICIO?
- Le spese sostenute per l'acquisto materiali
- Le spese relative alle prestazioni professionali (ad esempio perizie o sopralluoghi)
- Le spese sostenute per l'installazione di ponteggi e per lo smaltimento del materiale
- L'Iva
- L'imposta di bollo
- I diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
- La tassa per l’occupazione del suolo pubblico
A CHI SPETTA IL BONUS?
Secondo la normativa possono richiedere il bonus:
- il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio
- il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione)
- locatari e comodatari
La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, essendo il bonus estendibile ai beni strumentali, possono usufruirne anche:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Nella detrazione, tuttavia, non rientrano coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Possono avere accesso all'agevolazione anche:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
E' necessario,però, che la loro partecipazione alla spesa sia documentata attraverso le fatture ed i bonifici di pagamento.
Come è stato chiarito, la detrazione, tuttavia, non spetta al familiare del possessore o detentore del bene, nel caso in cui gli interventi vengano effettuati su immobili concessi in comodato o in locazione o, comunque, non disponibili.
Allo stesso modo, al familiare non spetta la detrazione se l'intervento viene effettuato su immobili di tipo strumentale.
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