Il 2019 è stato l’anno dell’introduzione dello sconto in fattura per ecobonus (e sismabonus). Ma la la legge di bilancio ha completamente stravolto questo meccanismo introducendo dei limiti che riguardano sia i beneficiari che l'importo dei lavori.
La novità per lo sconto in fattura è contenuto nell'articolo 8 del testo della legge di bilancio, al comma 3.1: “A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, [...] per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.”
Lo sconto in fattura per l'ecobonus potrà richiesto solo per i lavori effettuati in condominio il cui importo è pari o superiore a 200mila euro e che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna dell'edificio ed eventuale risarcimento dell'impianto termico invernale e/o estivo.
Nel dettagli viene annullato di fatto, il meccanismo per il quale era possibile cedere il proprio ecobonus (o sismabonus) direttamente ai fornitori, i quali avrebbero scalato l’importo della detrazione dalla cifra dovuta per la ristrutturazione.
Dal 2020, non è più prevista quella pratica per cui chi commissionava lavori per la casa poteva approfittare immediatamente della detrazione fiscale per ecobonus o sismabonus, ottenendo dal venditore uno sconto immediato invece che aspettare di recuperare la detrazione in 10 anni.
D’ora in poi, chi ad esempio effettuerà lavori in casa come la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica o la riqualificazione energetica dell’edificio, non riceverà il contributo direttamente dal fornitore.
Chi ha optato per lo sconto in fattura nel 2019 deve fare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020 sul sito www.agenziadellentrate.gov.it, loggandosi nella tua area personale utilizzando SPID o il PIN dell'Agenzia delle Entrate, e seguendo il percorso segnalato. E' importante avere a mano i dati catastali dell'immobile, il codice fiscale e la corretta denominazione del fornitore a cui si sta cedendo la detrazione.