Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, della detrazione del 110% per vari interventi di ristrutturazione, dando conto delle diverse novità introdotte da un articolato provvedimento.
Abbiamo ora predisposto con la nostra nuova struttura, Casa Service (società del Gruppo Casapoint che si occupa di documentazione immobiliare e con cui abbiamo lanciato l'Attestato di Regolarità Edilizia per compravendite sicure), una piccola guida semplificata al superbonus ristrutturazioni, per renderti più facile l’approccio al nuovo provvedimento con un testo che si presta ad essere rapidamente consultabile, a portata di mano.
Eccola di seguito.
All’interno del nuovo decreto Rilancio (in attesa della conversione in legge del 19 luglio, dopo la quale l’Agenzia delle entrate ha 30 giorni di tempo per le linee guida/circolari) ha trovato posto l’importante volano per l’edilizia detto “superbonus”.
Si tratta di un’agevolazione fiscale pari al 110% dell’importo speso per spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021.
PER QUALI LAVORI SI APPLICA IL SUPERBONUS
1. Per l’isolamento di pareti opache (muri, tetto.. – solo i serramenti non ne fanno parte) con un limite massimo di 60.000 € per ogni unità immobiliare;
2. Per la sostituzione di impianti centralizzati (compresi bonifica e smaltimento di quelli esistenti) di condomini. Limite di spesa pari a 30.000 € per ogni unità immobiliare.
3. Edifici unifamiliari per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con impianti centralizzati (riscaldamento/raffrescamento/acqua sanitaria). Compreso lo smaltimento del vecchio impianto. Limite massimo di spesa pari a 30.000 €.
Per i punti 2 e 3 sono compresi impianti ibridi, geotermici anche abbinati ad impianti fotovoltaici.
4. Per interventi di adeguamento sismico.
5. Per i lavori oggetto di riqualificazione energetica già previsti all’art. 14 del Decreto Legge 63/2013, purché sia realizzato congiuntamente almeno uno dei lavori di efficientamento energetico dei precedenti 4 punti.
QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI INTERVENTI
Queste le condizioni minime dei lavori del paragrafo precedente per accedere al superbonus.
1. Aumentare almeno di due classi energetiche l’efficienza dell’immobile (oppure miglioramento dell’efficienza energetica qualora questo non sia possibile). Ciò implica di avere l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo i lavori, per dimostrare l’aumento delle due classi.
2. Utilizzare materiali isolanti che rispettino i requisiti minimi ambientali (CAM):
Rientrano nel superbonus (solo nel caso in cui si effettuino interventi di efficientamento energetico): fotovoltaico (massimo 2.400 €/Kw), accumulo integrato per fotovoltaico (massimo 1.000 €/Kw).
L’impianto del sistema fotovoltaico deve essere “on Grid”, ovvero collegato alla rete elettrica nazionale e l’energia elettrica non consumata deve essere ceduta al GSE.
A QUALI IMMOBILI SI APPLICA IL SUPERBONUS
1. All’abitazione principale (prima casa).
2. Alla seconda casa se plurifamiliare (tale punto è già oggetto di modifica in quanto attualmente sono escluse le seconde case se unifamiliari, cioè non in condominio).
COME FRUIRE DEL SUPERBONUS
1. L’interessato si fa carico del 110% in 5 quote annuali detraendo dalla sua “capienza” Irpef (la parte rimanente può essere ceduta).
2. Esercitando la cessione del credito: ovvero il privato cede il credito totale del 110% ad un istituto di credito.
3. Sconto in fattura: tecnicamente alla presentazione della fattura viene applicato uno sconto pari al bonus fiscale. Successivamente l’impresa vanta tale credito nei confronti delle imposte e può cedere a sua volta il credito ad istituti.
Novità relativa alla cessione del credito è che si può applicare anche alle detrazioni al 50% relative alle ristrutturazioni.
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